Un cucciolo esposto dietro un vetro attira l’attenzione. Si avvicina, cerca un contatto, suscita tenerezza.
Ed è proprio questo il problema.
Il nuovo regolamento europeo sul benessere e la tracciabilità di cani e gatti interviene sulle modalità con cui gli animali vengono tenuti nei negozi e nelle altre strutture di vendita.
Ma è corretto dire che vieta i cuccioli in vetrina?
Non esattamente.
Il regolamento non introduce un divieto generale dei negozi di animali e non contiene una disposizione formulata semplicemente come “divieto di esposizione in vetrina”.
Stabilisce però che gli operatori non possano tenere cani e gatti nei cosiddetti “container”.
Con questo termine non si intendono soltanto i trasportini. La definizione comprende casse, box, gabbie, recipienti e altre strutture mobili utilizzate per confinare un animale.
Il legislatore europeo richiama espressamente la situazione di alcuni negozi nei quali cani e gatti vengono tenuti in spazi limitati, spesso delimitati da pareti trasparenti ed esposti continuamente al pubblico.
Una condizione che può creare stress, impedire comportamenti naturali e favorire l’acquisto d’impulso.
IL DIVIETO È ASSOLUTO?
Sono previste alcune eccezioni, limitate a circostanze particolari:
• trasporto dell’animale;
• isolamento individuale per un periodo breve;
• partecipazione a mostre, esposizioni o competizioni;
• cuccioli con ridotta capacità di regolare la temperatura corporea;
• cuccioli o gattini tenuti temporaneamente insieme alla madre.
Anche in questi casi devono essere ridotti al minimo lo stress e la sofferenza. L’animale deve almeno poter stare in piedi, girarsi e sdraiarsi in una posizione naturale.
NON BASTA TOGLIERE LA GABBIA
Il regolamento introduce anche requisiti positivi: non si limita a vietare determinate strutture, ma stabilisce ciò che deve essere garantito agli animali.
Gli spazi dovranno consentire il movimento e i comportamenti propri della specie. Dovranno essere presenti occasioni di socializzazione, arricchimenti ambientali e condizioni adeguate di luce, temperatura, pulizia e riposo.
Per i cani di età superiore alle otto settimane non sarà possibile una permanenza esclusivamente al chiuso: dovranno avere accesso quotidiano a un’area esterna oppure essere portati a passeggio, per almeno un’ora complessiva al giorno.
Sono previste anche superfici minime. A seconda delle dimensioni, lo spazio destinato a un singolo cane varia da 4 a 10 metri quadrati. Per un gatto è prevista una superficie minima di 3 metri quadrati, oltre alle strutture necessarie per arrampicarsi, nascondersi e riposare.
E IN ITALIA?
In Italia non esiste attualmente un divieto nazionale uniforme dell’esposizione di cani e gatti nelle vetrine dei negozi.
La materia è disciplinata soprattutto da leggi regionali e regolamenti comunali. Alcuni territori vietano l’esposizione in vetrina; altri la consentono entro determinati limiti di tempo o imponendo schermature, riposo e requisiti minimi; altri ancora si affidano prevalentemente alle norme generali sul benessere animale.
Rimangono comunque applicabili le disposizioni penali contro il maltrattamento e contro la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale e produttive di gravi sofferenze.
Questo significa che oggi la stessa modalità di esposizione può essere disciplinata diversamente a seconda del luogo in cui si trova il negozio.
Il regolamento europeo introduce invece una base comune: nessun cane o gatto potrà essere trattato come un prodotto da sistemare in una teca.
NON È SOLTANTO UNA QUESTIONE DI SPAZIO
L’esposizione in vetrina trasforma un essere vivente in una sollecitazione commerciale.
Il cucciolo viene visto, desiderato e acquistato nel giro di pochi minuti, spesso prima che la persona abbia valutato costi, tempo, responsabilità e bisogni dell’animale.
Per questo il regolamento collega le condizioni di detenzione alla prevenzione degli acquisti impulsivi e alla promozione del possesso responsabile.
La vera novità europea non è, quindi, un semplice divieto del vetro.
È il superamento di un modello nel quale il cucciolo può essere confinato ed esposto come qualsiasi altra merce.
Le nuove disposizioni, inoltre, non saranno operative tutte immediatamente: il regolamento prevede periodi transitori differenti, necessari per consentire alle strutture di adeguare spazi e organizzazione.
La direzione, però, è chiara: